Art. 20 — Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile
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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al comma 1 e' tenuto ad assicurare la continuita' dell'azione di monitoraggio e la periodicita' delle ispezioni. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51
Testo in vigore dal 14 luglio 2012 al 6 febbraio 2018
