Art. 5 — Stato di emergenza e potere di ordinanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
Abrogato dal 6 febbraio 2018
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è irrazionale che, a fronte di eventi calamitosi che determinino un imminente e grave pericolo per l'integrità di beni fondamentali individuali e collettivi, siano individuate autorità in grado di agire immediatamente coordinando l'azione di tutti gli organismi implicati, ne' è irrazionale che tali autorità siano individuate in quelle statali, tenuto conto del coinvolgimento nella emergenza di amministrazioni di ogni livello, incluso quello statale; non è perciò contestabile dalle Regioni che gli organi centrali possono nominare "commissari delegati" in presenza di eventi calamitosi da fronteggiare con mezzi e poteri straordinari, ne' che il prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale quando l'evento calamitoso comunque richieda l'intervento di più enti ed amministrazioni. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 5, comma quarto, e 14, della legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile).
Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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17 versioni dal 1992
urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art5 · fonte su Normattiva