Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 3-ter — Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze

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Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attivita' radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002. Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralita' dal punto di vista finanziario, e' trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque adottato. Il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e' autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Testo in vigore dal 14 luglio 2012 al 6 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art3ter · fonte su Normattiva