Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 418/1992

    Questione infondata
    9 novembre 1992

    La legge istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, in coerenza con il complessivo suo criterio ispiratore, assicura la partecipazione di tutti gli organismi non statali interessati - tra cui le regioni - sia alle attività di emergenza che alla previsione e prevenzione dei rischi; non può quindi desumersi un intento monipolistico del legislatore statale - compulsivo delle competenze regionali - ne' dall'istituzione del Dipartimento della protezione civile (costituente l'indispensabile supporto per le attività governative di promozione e coordinamento) ne' dall'affidamento ad esso della programmazione e pianificazione nazionale degli interventi (alla quale concorrono le stesse regioni in seno al Consiglio nazionale della protezione civile e alla Conferenza permanente Stato-regioni), e tantomeno dalla classificazione degli eventi calamitosi in base alla causa di essi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 1, comma terzo, 2, e 4, comma primo, L. 24 febbraio 1992 n. 225).

    Art. 117 cost. · Art. 1 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 2 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile · Art. 4 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-24;225~art4 · fonte su Normattiva