Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 73 — Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro

In riferimento a quanto disposto dallo articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1 gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unita' sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22. Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art73 · fonte su Normattiva