Per il triennio 1986-88 sono indicate le seguenti azioni programmate:

  • a)la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con particolare riferimento all'individuazione, all'accertamento e al controllo dei fattori di rischio, fissando i relativi limiti di tolleranza alla esposizione agli agenti inquinanti e nocivi e riducendone progressivamente la presenza al di sotto dei limiti anzidetti;
  • b)la lotta alle malattie neoplastiche;
  • c)la lotta alle malattie cardiovascolari;
  • d)la tutela dei nefropatici cronici, attraverso l'elaborazione di una strategia complessiva della pratica terapeutica dialitica e dei trapianti di organo diretta alla attivazione o al potenziamento della organizzazione dei servizi e allo sviluppo della educazione sanitaria;
  • e)la sanita' pubblica veterinaria. Per lo stesso triennio sono indicati i seguenti progetti-obiettivo, da realizzare mediante la integrazione funzionale operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo il disposto dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi:
  • a)la tutela della salute della donna, delle scelte consapevoli e responsabili di procreazione, della maternita'; la lotta alla mortalita' infantile e la tutela della salute nella eta' evolutiva; la prevenzione e la cura delle malattie congenite ed ereditarie;
  • b)la tutela della salute degli anziani;
  • c)la tutela della salute mentale e la risocializzazione dei disabili psichici;
  • d)la prevenzione degli handicap, la riabilitazione e la socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali;
  • e)la prevenzione delle tossicomanie e la riabilitazione e il reinserimento dei tossicodipendenti. Ai fini del coordinamento delle attivita' di cui a1 commi 1 e 2, per garantirne un efficace svolgimento, il Governo puo' emanare specifici atti di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, previo parere del Consiglio superiore di sanita'. Le attivita' di formazione e di aggiornamento professionale e le iniziative di ricerca finalizzate del triennio devono privilegiare le esigenze connesse con gli interventi di cui ai commi precedenti. Per i fini indicati nei precedenti commi, le unita' sanitarie locali, nel quadro dell'azione di coordinamento svolta dalla regione, conformemente agli indirizzi espressi nel piano sanitario regionale, possono avvalersi delle competenze istituzionali dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali, nonche' degli istituti e dipartimenti universitari mediante rapporti convenzionali in base alla normativa vigente in materia.

Testo vigente dal 5 novembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-10-23;595~art8 · fonte su Normattiva