Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 7 — Funzioni delegate alle regioni

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E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

  • a)la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente articolo 6, lettera b);
  • b)l'attuazione degli adempimenti disposti dall'autorita' sanitaria statale ai sensi della lettera u) del precedente articolo 6;
  • c)i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;
  • d)il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;
  • e)i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi. Le regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie in base ad un programma concordato con il Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita' provvede, se necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e parassitarie. Le regioni esercitano le funzioni delegate di cui al presente articolo mediante subdelega ai comuni. In relazione alle funzioni esercitate dagli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti per ristrutturare e potenziare i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
  • a)si procedera' ad una nuova distribuzione degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di nuovi uffici, in modo da attuare il piu' efficiente ed ampio decentramento delle funzioni;
  • b)in conseguenza, saranno rideterminate le dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' le dotazioni organiche dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti, concorsi a base regionale. L'esercizio della delega alle regioni, per le funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si attua a partire dal 1 gennaio 1981.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1978 al 1 marzo 1980

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 214/1988

    Parametro
    25 febbraio 1988

    Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, per contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione,…

    Art. 76 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali · Art. 7 Istituzione del servizio sanitario nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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