È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata senza riferimenti ad articoli della Costituzione - dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile), nella parte in cui non disciplina gli effetti della mancata osservanza da parte del lavoratore dell'obbligo di trasmettere al datore di lavoro e all'istituto nazionale della previdenza sociale la certificazione attestante lo stato di malattia, in quanto il giudice a quo, lasciando insoddisfatta la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha affatto motivato sulla rilevanza della questione proposta.
Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile