Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 80 — Regioni a statuto speciale

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresi' le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1983, N. 730)). Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonche' alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedera' con le procedure previste dai rispettivi statuti. 13 Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182

13

Il D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che: "A parziale modifica di quanto disposto dall'art. 80, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, degli uffici, del personale e dei beni alla regione ha luogo con le procedure previste dalla legge stessa per le regioni a statuto ordinario".

Testo vigente dal 29 dicembre 1983

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 37/1991

    Parametro
    31 gennaio 1991

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti; 2) dichiara l'illegittimità…

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 224/1988

    Parametro
    25 febbraio 1988

    Dichiara estinto il processo per rinuncia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 76 cost. · Art. 21 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 43 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 80 Istituzione del servizio sanitario nazionale

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art80 · fonte su Normattiva