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Ai dipendenti, esclusi quelli promossi, a seguito di ampliamento degli organici, in base alle graduatorie di avanzamento predisposte per le promozioni dell'anno 1961, che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' rivestivano la piu' elevata qualifica raggiungibile a ruolo aperto o qualifica superiore, e' attribuito, se piu' favorevole, lo stipendio che avrebbero conseguito qualora la promozione alla predetta piu' elevata qualifica a ruolo aperto fosse stata conferita con l'anzianita' prescritta dagli articoli precedenti. Tuttavia ai dipendenti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' rivestano le qualifiche di macchinista di la classe e capotreno di la classe, e' comunque attribuito un aumento periodico di stipendio ed ai dipendenti che alla stessa data gia' rivestano le qualifiche di caposquadra della linea, operaio specializzato ed operaio qualificato di la classe, sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio se hanno maturato nove anni di servizio di ruolo o uno solo se ne hanno maturati solo cinque, rinviandosi l'attribuzione del secondo aumento periodico al compimento del nono anno di servizio di ruolo. Il piu' elevato stipendio, attribuito in applicazione del presente articolo, fatto eccezione per i macchinisti di la classe ed il capotreno di 1ª classe, assorbe gli assegni personali pensionabili in godimento, compresi quelli attribuiti in applicazione dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 751, e del quarto comma dell'articolo 173 della legge 26 marzo 1958, n. 425.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010
