Art. 3 — Campioni nazionali
I campioni nazionali delle unita' di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita' di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unita' di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti. La disseminazione delle unita' di misura realizzate con i campioni nazionali puo' essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
