Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale. La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali gia' sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.

Testo vigente dal 18 luglio 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-07-06;550~art3 · fonte su Normattiva