Alla data di inizio del funzionamento dei tribunali di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti avanti ai tribunali di Roma e di Trapani, nonche' avanti al tribunale di Firenze, rispettivamente appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza dei tribunali di Civitavecchia, di Marsala e di Prato, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questi tribunali. La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali sia stato gia' dichiarato aperto il dibattimento alla data sopraindicata.

Testo vigente dal 25 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;198~art3 · fonte del testo