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Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1992 al 11 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;126~art3 · fonte su Normattiva