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I fondi devoluti all'accademia, istituto o scuola militare, ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente legge, sono versati, entro quindici giorni dall'allontanamento dell'allievo o dell'aspirante ufficiale, al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse. Le somme riscosse dall'accademia, istituto o scuola militare a titolo di rimborso, per le spese sostenute in eccedenza al fondo accantonato, sono parimenti versate al bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla loro riscossione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art12 · fonte del testo