Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli allievi e gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni dell'articolo 9, terzo comma, dell'articolo 10 o dell'articolo 11, penultimo comma, sono reintegrati nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianita' nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare. Gli aspiranti ufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento o dai sottufficiali, nei cui confronti trovino applicazione le disposizioni del precedente articolo 11, primo e secondo comma, al termine del periodo triennale di servizio militare quali sergenti infermieri, possono essere reintegrati, a giudizio del Ministro per la difesa, nel grado in precedenza posseduto, computandosi, come anzianita' nel grado stesso, il tempo trascorso in accademia, istituto o scuola militare e l'indicato periodo triennale di servizio quale sergente infermiere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art13 · fonte del testo