Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010. 163 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:
tolto: a) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
tolto: b) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'esercito o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
tolto: c) tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio veterinario dell'esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario. Gli ufficiali cosi' nominati frequentano presso la forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art14 · fonte del testo