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Gli aspiranti ufficiali, una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio professionale e superati gli esami delle materie militari del corso complementare, sono nominati:
- a)tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o nel ruolo medici del Corpo sanitario della marina o nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.
- b)tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) dell'esercito o nel ruolo farmacisti del Corpo sanitario della marina, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;
- c)tenenti in servizio permanente nel ruolo del servizio veterinario dell'esercito, se in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario. Gli ufficiali cosi' nominati frequentano presso la forza armata di appartenenza un corso applicativo di sei mesi; coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli del complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.
Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010
