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Il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per l'ammissione al secondo o al terzo anno dei corsi dell'accademia dei giovani che abbiano superato tutti gli esami previsti, rispettivamente, per il primo anno o per il primo biennio della facolta' di medicina e chirurgia. I limiti di eta' per l'ammissione indicati nell'articolo 2, sono aumentati, rispettivamente, di uno o due anni. I vincitori del concorso assumono la qualifica di allievi e, superati i prescritti esami dopo un anno di corso, conseguono la qualifica di aspiranti ufficiali. Agli allievi ed aspiranti ufficiali di cui al precedente comma si applicano le disposizioni della presente legge, salva la riduzione ad un anno del periodo di ferma in qualita' di allievo e, per i giovani che hanno concorso all'ammissione dopo aver superato il primo biennio di studi universitari, la riduzione di un anno del periodo di ferma in qualita' di aspiranti ufficiali. Restano ferme le vigenti disposizioni che autorizzano l'espletamento dei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli di cui al precedente articolo 14. Fino a quando non sara' emanato il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge, i bandi di concorso per l'ammissione alla accademia sono emanati con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;273~art15 · fonte del testo