Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana

Art. 11 — Direttore generale

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[1]Il direttore generale, scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-scientifica e manageriale in campo spaziale, e' nominato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio di amministrazione dell'ASI. Il direttore generale dura in carica cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. La funzione e' incompatibile con qualsiasi altra attivita'; eventuali incompatibilita' devono cessare entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina. Il direttore generale:

  • a)e' responsabile nei confronti del presidente dell'esecuzione dei programmi dell'ASI, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b)

[2]e c). Propone al presidente l'organigramma dell'ASI;

  • b)e' capo degli uffici e ne risponde nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione;
  • c)coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettere f), g) e h);
  • d)cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile;
  • e)cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in base alle direttive del presidente.

Testo in vigore dal 8 giugno 1988 al 3 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-05-30;186~art11 · fonte su Normattiva