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Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprendera' il territorio di uno o piu' Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee. In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprieta' diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potra' ridursi fino a 5.000 ettari. Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, e' abrogato per quanto concerne la facolta' conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art1 · fonte su Normattiva