1. In vista di semplificare e di accelerare le formalita' relative al passaggio della loro frontiera comune, le parti contraenti possono, nel quadro della presente Convenzione, istituire:

  • a)uffici dislocati, sia da una parte e dall'altra, sia da una sola parte della frontiera;
  • b)controlli nei veicoli in corso di viaggio, su percorsi determinati, autorizzando, di conseguenza, gli agenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sul territorio dell'altro Stato. 2. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:
  • a)degli uffici;
  • b)dei percorsi sui quali possono essere effettuati controlli in corso di viaggio, saranno stabiliti di comune accordo fra le autorita' competenti dei due Stati. 3. Gli Accordi previsti al paragrafo 2 e che comporteranno delimitazioni della zona saranno confermati con scambio di note diplomatiche. Essi diverranno efficaci dopo compiute, se del caso, le formalita' previste dalla legislazione di ciascuno Stato.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art2 · fonte su Normattiva