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La dotazione organica degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste per il servizio degli istituti di incremento ippico e' numericamente fissata dalla tabella XVI annessa alla presente legge. I posti, che, a cominciare dalla qualifica di palafreniere, si renderanno disponibili nel ruolo del personale ausiliario degli istituti di incremento ippico, sono soppressi. Alla copertura dei posti di operaio permanente, stabiliti dalla tabella di cui al primo comma, si provvede entro i limiti numerici dei posti soppressi nel ruolo del personale di cui al comma precedente. I posti di palafreniere in soprannumero del ruolo ausiliario degli istituti di incremento ippico, previsti dall'articolo 4 della legge 30 giugno 1954, n. 546, saranno riassorbiti con le prime vacanze. Ai palafrenieri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nella posizione soprannumeraria si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma primo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46. Ai capi palafrenieri e palafrenieri in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti rispettivamente i coefficienti di stipendio n. 173 e n. 159 con gli aumenti periodici maturati nei coefficienti in godimento.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art19 · fonte su Normattiva