Art. 20 — Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni
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All'agronomo di zona, il quale, per assolvere alle mansioni di ufficio, faccia uso, qualora non sussista la possibilita' di provvedervi d'ufficio o altrimenti, di automezzi propri nei limiti consentiti dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e' corrisposto un rimborso di spese da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 giugno 1951, n. 489.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
