Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 20 — Rimborso delle spese all'agronomo di zona che usi proprio automezzo per le missioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

All'agronomo di zona, il quale, per assolvere alle mansioni di ufficio, faccia uso, qualora non sussista la possibilita' di provvedervi d'ufficio o altrimenti, di automezzi propri nei limiti consentiti dai capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e' corrisposto un rimborso di spese da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti stabiliti dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 29 giugno 1951, n. 489.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art20 · fonte su Normattiva