Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il collocamento del personale dei ruoli organici e di quello previsto dal precedente articolo 21 nei ruoli di cui alle tabelle I, II, V, VI, VIII, X e XI, e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data, di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo di appartenenza, con la conservazione della anzianita' di carriera e di qualifica acquisite. In ciascuna qualifica attribuita, l'ordine di successione e' determinato dall'anzianita' posseduta, e dalla posizione acquisita nella qualifica di appartenenza, alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale proveniente da ruoli diversi si osservano, ai fini di cui al precedente comma, i criteri stabiliti dal secondo comma, dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Qualora la posizione acquisita nel rispettivo ruolo di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata determinata in applicazione degli articoli 74, 78 ed 81 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, oppure degli articoli 361, 362 e 363 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, l'ordine di collocamento nella qualifica di cui al primo comma e' stabilito tenendo conto della natura dell'avanzamento e della data in cui sono stati indetti i concorsi e gli esami per conseguire l'avanzamento stesso. Nel caso di identita' della natura dell'avanzamento e di contemporaneita' dei bandi di concorso o di esame, sara' tenuto conto delle votazioni riportate dagli interessati nelle prove di esame.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art22 · fonte su Normattiva