Art. 28 — Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448
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Le disposizioni contenute nei commi quarto, sesto e settimo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, sono estese, a domanda, ai dipendenti statali assunti in servizio non di ruolo in applicazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che, anteriormente al 1 maggio 1948, fino alla cessazione del prestato servizio alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e successivamente alla data di assunzione nell'Amministrazione statale, abbiano svolto, in modo esclusivo e permanente, mansioni di archivio e di copia ovvero mansioni che, secondo l'ordinamento delle carriere statali, spettano al personale della carriera esecutiva. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
