Art. 31 — Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A
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Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) assunto alle dipendenze dello Stato, ed inquadrato nei ruoli ordinari o aggiunti, e' data la facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
