Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 40 — Utilizzazione del personale dei servizi dell'Amministrazione presso gli uffici amministrativi degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali

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Agli uffici di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 4 possono essere preposti ed assegnati rispettivamente direttori di divisione, direttori di sezione ed impiegati di qualifica inferiore appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera direttiva dei servizi dell'alimentazione.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art40 · fonte del testo