Art. 45 — Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica
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Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria, e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso, il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianita' di qualifica e di carriera, acquisite. Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di "aiuto direttore di prima classe" e di "aiuto direttore di seconda classe", conservano ad personam dette qualifiche.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
