Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 45 — Norme di inquadramento nel nuovo ruolo della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

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Il collocamento del personale della carriera degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria, e talassografica nel corrispondente ruolo previsto nell'allegata tabella III e' effettuato con l'attribuzione della qualifica cui e' annesso, il coefficiente pari a quello della qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge, con la conservazione dell'anzianita' di qualifica e di carriera, acquisite. Gli impiegati che nel soppresso ruolo degli aiuti direttori e degli sperimentatori, rivestivano le qualifiche di "aiuto direttore di prima classe" e di "aiuto direttore di seconda classe", conservano ad personam dette qualifiche.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art45 · fonte su Normattiva