Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Art. 46 — Estensione delle disposizioni degli articoli 24, 27, 28 e 31 al personale transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale

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Le disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 27, 28, 29 e 31 si applicano altresi' al personale statale proveniente dal disciolto Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura, transitato nei ruoli delle Regioni a Statuto speciale, che chieda di rientrare nell'Amministrazione statale nei modi e nei termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 104.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-15;1304~art46 · fonte su Normattiva