Art. 1 — Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dal riconoscimento al cittadino del diritto al lavoro e della libertà di scegliere un'attività lavorativa discende per lo Stato il dovere di non porre norme che tale diritto escludano o tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino, ma non consegue l'impossibilità per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all'esercizio del diritto o che attribuiscano all'autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali, ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale.
Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1964
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art1 · fonte su Normattiva