Art. 1 — Esercizio dell'attività di consulenza del lavoro
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La tenuta e la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, quando non e' curata dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, non puo' essere assunta, neanche gratuitamente, se non dai professionisti di cui all'articolo 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, o dai consulenti del lavoro. Sono consulenti del lavoro coloro i quali, muniti dell'apposita autorizzazione, sono iscritti nell'albo istituito dalla presente legge. Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e le piccole imprese possono affidare la tenuta e la regolarizzazione dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale alle associazione di categoria. Tali associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio a mezzo delle persone di cui al primo comma del presente articolo, le quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attivita' svolte.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
