Art. 14 — Attribuzioni del Consiglio provinciale
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
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3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1972 al 4 febbraio 1979. 256 parole tolte, 9 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Il Consiglio provinciale:
tolto: a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della Provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della Provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonche' all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro;
tolto: b) vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attivita' e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;
tolto: c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attivita';
tolto: d) propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza e da' pareri in materia di liquidazione delle medesime;
tolto: e) provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;
tolto: f) designa i rappresentanti dei consulenti della Provincia presso Commissioni od Organizzazioni di carattere locale;
tolto: g) delibera la convocazione dell'assemblea;
tolto: h) rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;
tolto: i) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
tolto: l) puo' adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attivita';
tolto: m) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' di consulenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art14 · fonte del testo