Art. 11 — Composizione del Consiglio provinciale
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L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto la un Consiglio composto da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo. Il Consiglio e' composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento. Del Consiglio provinciale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro della Provincia. Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, i membri eletti sono rieleggibili.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
