Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Art. 13 — Attribuzioni del presidente
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Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge e adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
