Art. 14 — Attribuzioni del Consiglio provinciale
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Il Consiglio provinciale:
- a)cura la tenuta dell'albo dei consulenti della Provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della Provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ((nonche' all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro));
- b)vigila per il legale esercizio delle funzioni di consulente del lavoro e per il decoro dell'esercizio dell'attivita' e segnala agli organi competenti i casi di inosservanza della presente legge;
- c)interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio dell'attivita';
- d)propone al Consiglio nazionale la misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza e da' pareri in materia di liquidazione delle medesime;
- e)provvede alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini del Consiglio;
- f)designa i rappresentanti dei consulenti della Provincia presso Commissioni od Organizzazioni di carattere locale;
- g)delibera la convocazione dell'assemblea;
- h)rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti;
- i)propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;
- l)puo' adottare provvedimenti di censura nei confronti dei consulenti che vengono meno alla correttezza e al decoro nell'esercizio dell'attivita';
- m)cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' di consulenza.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1972 al 4 febbraio 1979
