Art. 2 — Oggetto dell'attività
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I consulenti del lavoro svolgono presso le aziende l'attivita' concernente le operazioni che riguardano la compilazione, la scritturazione e l'aggiornamento dei documenti aziendali di lavoro, quali i libri di matricola e di paga, i libretti di lavoro, i prospetti di paga, le tessere assicurative, i moduli e le denuncie, nonche' l'effettuazione dei conteggi e dei versamenti contributivi in materia di lavoro. Essi, inoltre, su delega del titolare dell'impresa, possono svolgere per conto dello stesso presso gli istituti previdenziali ed assistenziali, presso gli enti ed uffici competenti, gli adempimenti relativi all'attivita' di cui al primo comma del presente articolo. Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione, presso le aziende e gli uffici ed enti predetti, degli adempimenti puramente esecutivi inerenti all'esercizio dell'attivita' di consulenza.
Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979
