Art. 3 — Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979. 310 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza e' rilasciata dalla competente autorita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alle persone in possesso dei seguenti requisiti, che, previo pagamento della tassa di concessione governativa di lire 6.000, ne tacciano richiesta su carta da bollo competente:
tolto: a) siano cittadini italiani ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';
tolto: b) abbiano compiuto i 21 anni di eta';
tolto: c) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;
tolto: d) abbiano conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado e abbiano superato una prova teorico-pratica di idoneita' sostenuta presso il competente Ispettorato del lavoro avanti un'apposita Commissione. La Commissione e' composta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante designato, a turno per ciascuna sessione, dalle locali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un consulente iscritto nell'albo provinciale, designato dal Consiglio provinciale dell'albo stesso. La prova di idoneita' non e richiesta per gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nelle carriere direttive o di concetto o ad esse equiparate. Gli ex dipendenti, anche di altre Amministrazioni od Enti, non compresi nel precedente comma, e che abbiano svolto per almeno quattro anni mansioni ispettive presso l'ispettorato del lavoro, possono essere ammessi, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del presente articolo, alla prova di idoneita' quando siano in possesso di titolo di scuola media inferiore. Le persone di cui ai due precedenti commi non potranno essere iscritte all'albo della Provincia ove hanno prestato servizio, se non dopo due anni dalla cessazione dal servizio stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art3 · fonte del testo