Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro

Art. 20 — Sede e composizione del Consiglio nazionale

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Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma presto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Consiglio e' composto da quindici membri eletti dai Consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno tre anni di iscrizione nell'albo. Ogni Consiglio provinciale non puo' eleggere piu' di un candidato; a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, e un voto ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. Del Consiglio nazionale fa inoltre parte, a titolo consultivo, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili. Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1964 al 4 febbraio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art20 · fonte del testo