Art. 4 — Incompatibilità
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Provvedimento abrogato dalla l. 11 gennaio 1979, n. 12.
Abrogato dal 4 febbraio 1979
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilità derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinità, tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attività del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformità con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialità dell'azione amministrativa, non può ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non può essere sindacato nel giudizio costituzionale.
Art. 4 Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1971 al 4 febbraio 1979. 136 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio dell'attivita' di consulente del lavoro e' incompatibile con la qualita' di impiegato dello Stato, delle legioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti pubblici, di dipendente degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori e di esattore di tributi pubblici. Il coniuge, i parenti e gli affini Fino al secondo grado dei dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli istituti di previdenza e di assistenza sociale e degli istituti di patronato, non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro nella Provincia in cui ha sede l'ufficio presso il quale prestano servizio i dipendenti predetti. Quando la circoscrizione territoriale di tale ufficio e' inferiore al territorio di una Provincia, le persone indicate nel precedente comma non possono esercitare l'attivita' di consulente del lavoro limitatamente all'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio medesimo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 1979, N. 12
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-10-12;1081~art4 · fonte del testo