Art. 1 — Istituzione dell'albo
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Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi". Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale. L'iscrizione nell'albo e condizione necessaria per lo esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi. Gli albi sono pubblici.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 6 aprile 1987
