Chiunque esercita l'attivita' di cui all'articolo 1 senza essere iscritto nell'albo, ovvero continua ad esercitare l'attivita' durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall'albo, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell'articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507. Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507. Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)). 12 13 15

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 334

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Il D.L. 3 luglio 2001, n. 256, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 334, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonche' la conseguente nullita' del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorieta' della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta".

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale con sentenza del 11-14 gennaio 2005, n. 7 (in G.U. 1a s.s. 19/01/2005, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullita' del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore.

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286

15

con decorrenza dal 28 febbraio 2006

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 2, lettera b)) che l'ultimo comma del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore.

Testo vigente dal 24 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 7/2005

    Ha colpito questo articolo
    14 gennaio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l’art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell’iscrizione all’albo e dell’autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. Premesso che la individuazione dei requisiti formali di un contratto rientra nella discrezionalità del legislatore con il limite della non irragionevolezza della disciplina, tale limite deve ritenersi valicato dalla norma censurata sia perché, a seguito del decreto-legge n. 256 del 2001, ed anche a prescindere dalla sua efficacia retroattiva, è privo di senso consentire alle parti di stipulare oralmente un contratto che, se stipulato in forma scritta, incorre in una radicale nullità per l’assenza (per giunta, in una copia) di certe, estrinseche annotazioni, sia perché la sanzione della nullità prevista per l’assenza di quelle estrinseche annotazioni non solo non contribuisce a combattere il fenomeno dell’abusivismo, ma favorisce pratiche distorsive della concorrenza consentendo agevoli elusioni delle tariffe obbligatorie. - Sui requisiti formali del contratto di autotrasporto e sulle finalità della legislazione in materia, v. le citate sentenze nn. 26/2003 e 341/2003.

    Art. 26 Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 409/2002

    Questione inammissibile
    26 luglio 2002

    Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sollevate, in relazione agli artt. 3 e 77 della Costituzione dal Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella s…

    Art. 3 cost. · Art. 77 cost. · Art. 1678 c.c. · Art. 2033 c.c.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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