Le persone fisiche e giuridiche di uno Stato estero membro della Comunita' economica europea possono essere iscritte all'albo; le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati possono essere iscritte all'albo se abbiano in Italia una sede amministrativa o di fatto (succursale, filiale o simili) e se vi sia trattamento di reciprocita' nello Stato di appartenenza.

Testo vigente dal 31 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art14 · fonte su Normattiva