[1]Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.

[2]Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

  • a)essere cittadino italiano o di uno Stato membro ((dell'Unione europea)) ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
  • b)godere dei diritti civili;
  • c)essere in possesso del diploma di agrotecnico;
  • d)essere residente ((o avere il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
  • e)avere conseguito l'abilitazione professionale;
  • f)precisare il proprio stato giuridico professionale. ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-06-06;251~art5 · fonte su Normattiva