Per essere iscritto nell'albo dei geometri e' necessario:

  • 1)essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocita';1
  • 2)godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  • 3)avere la residenza anagrafica ((o il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
  • 4)essere in possesso del diploma di geometra;
  • 5)avere conseguito l'abilitazione professionale. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. ((2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Le modalita' di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonche' la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale professionale dei geometri dovra' emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((3-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente decreto legislativo)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

1

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera a)) che "al comma 1, numero 1) le parole "della Comunita' economica europea" sono sostituite dalle seguenti "dell'Unione europea"".

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 326/1992

    Parametro
    8 luglio 1992

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal Consiglio nazionale dei geometri con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità c…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;75~art2 · fonte su Normattiva