Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
Art. 22 — Effetti delle condanne penali
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Le condanne di cui al n. 7) del precedente articolo 13 comportano:
- 1)la radiazione dall'albo se riguardano il titolare dell'impresa individuale; la presente disposizione non si applica ai titolari di imprese artigiane ed ai soci di cooperative che abbiano riportato condanne penali che, comportino l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
- 2)l'obbligo per la societa' in nome collettivo di escludera', e, ove sia il caso, sostituire, entro due mesi dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, il socio o i soci condannati;
- 3)l'obbligo per ogni impresa di sostituire, entro un mese dal giorno in cui sia passata in giudicato la sentenza, l'institore o il direttore condannati. L'inosservanza di uno degli obblighi di cui ai numeri 2) e 3) comporta la radiazione dell'impresa dall'albo.
Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 31 dicembre 2000
