Art. 21 — Sanzioni disciplinari
Le imprese incorrono in sanzioni disciplinari nei seguenti casi:
- 1)quando non abbiano osservato le tariffe di trasporto fissate dai competenti organi; 14
- 2)quando siano state a loro carico accertate violazioni degli articoli 10, 33 e 121 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393;
- 3)quando siano state a loro carico accertate violazioni delle clausole di contratti di lavoro;
- 4)quando abbiano esercitato senza la prescritta abilitazione l'attivita' di cui all'articolo 16;
- 5)quando sia stata a loro carico accertata l'inosservanza degli obblighi dell'assicurazione e dei relativi massimali per i danni alle cose trasportate;
- 6)quando non abbiano effettuato nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 18.
- 6-bis)quando, nel caso di attivita' di trasporto di cose per conto proprio o di terzi, siano state accertate a loro carico violazioni delle norme sull'adozione di idoneo cronotachigrafo di cui agli articoli da 15 a 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modifiche ed integrazioni, e degli articoli 3, 4, 103 e 127, terzo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle norme sul rapporto tra numero dei veicoli rimorchiati e veicoli idonei al loro traino in disponibilita' dell'impresa. Nei casi sopra elencati le imprese incorrono:
- a)nell'ammonimento per i casi di minore gravita';
- b)nella censura per i casi di maggiore gravita';
- c)nella sospensione dall'albo da un mese a sei mesi per i casi di particolare gravita' o quando siano stati in precedenza inflitti l'ammonimento o la censura;
- d)nella radiazione dall'albo nei casi di reiterate gravi violazioni.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284
14Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il n. 1 del comma 1 presente articolo e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.
Testo vigente dal 24 gennaio 2006
