Art. 27 — Omissione di comunicazioni all'albo
Il titolare dell'impresa individuale, gli amministratori delle societa' o l'institore che non eseguano nei termini prescritti le comunicazioni previste all'articolo 18 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a lire 100.000, secondo le norme degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228.
Testo vigente dal 31 luglio 1974
