Art. 21 — Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione
L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo. 7 Qualora l'inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita', si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1987, n.67
7La L. 25 febbraio 1987, n.67 ha disposto (con l'art. 32) che "L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1983, n. 137, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformita' alla normativa generale sulle societa'."
Testo vigente dal 10 marzo 1987
