Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1974 al 7 febbraio 1987. Leggi il testo vigente →

Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • a)il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
  • b)il trasporto non costituisca attivita' economicamente prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria nel quadro dell'attivita' principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specifichera' le condizioni che debbono ricorrere affinche' il trasporto sia da considerare attivita' complementare o accessoria dell'attivita' principale;
  • c)le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

Testo in vigore dal 31 luglio 1974 al 7 febbraio 1987

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298~art31 · fonte su Normattiva